Altri contenuti – Accesso civico
L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell’amministrazione.
- Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
La richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione tramite invio telematico a fondazione.dolomitiuensco@pec.it o tramite invio con posta ordinaria a Fondazione Dolomiti UNESCO, Corso Italia n. 77 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) e potrà essere sottoscritta o con firma digitale direttamente sul file o con firma autografa, e copia di un documento di identità in allegato.